“E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"
Il secondo comma dell'Articolo 3 riguarda l’uguaglianza sostanziale, ovvero la messa in atto della libertà formale. Ammette trattamenti particolari quando esistono ostacoli di ordine economico-sociale che la limitano, pertanto, assegna a tutti i pubblici poteri il compito di rimuovere tali ostacoli, affinché tutti i cittadini siano posti allo stesso punto di partenza, abbiano le medesime opportunità e possano godere dei medesimi diritti che la Costituzione riconosce loro formalmente. In parole più semplici richiede che situazioni diverse vengano trattate in modo diverso. Non basta trattare tutti allo stesso modo!
Questo principio nasce perché l’uguaglianza giuridica (formale) e la giustizia (la sua effettiva messa in atto) non coincidono nella realtà poiché per natura siamo differenti nelle condizioni di partenza e in base a queste condizioni abbiamo capacità, attitudini ed oppurtunità diverse. Fattori come analfabetismo, povertà, disabilità ecc... limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza tra gli uomini e impediscono l'effettiva partecipazione di tutti all'organizzazione politica, sociale ed economica del paese opponendosi a quel «pieno sviluppo della persona umana», che ricorda la famosa formula della «ricerca della felicità» contenuta nella Dichiarazione d’indipendenza americana, che prescrive l’obbligo per lo Stato di impegnarsi affinché tutti i suoi cittadini abbiano la possibilità di realizzare le proprie aspirazioni.
Ad esempio, tutti hanno il diritto di studiare, indipendentemente dalla propria condizione economica (uguaglianza formale), non tutti però hanno la possibilità economica di farlo e dunque è compito dello stato intervenire per rimuovere questo ostacolo e rendere sostanziale l'uguaglianza tra cittadini. E' fondamentale affermare questo principio poiché se non esiste uguaglianza sostanziale, la sovranità popolare viene limitata ad una parte dei cittadini e perde il suo valore.
UGUAGLIANZA FRA CITTADINI, UGUAGLIANZA FRA GLI UOMINI
L’uguaglianza fra cittadini è strettamente connessa ad un regime democratico e implica pari partecipazione di tutti al potere comune, pari soggezione alla legge, che dev’essere generale come garanzia di ciascuno di fronte al volere della maggioranza.
Tuttavia se l'uguaglianza tra cittadini esclude l’uguaglianza tra gli uomini somiglia ad un’aristocrazia, perché introduce diversi livelli di tutela all’interno della popolazione effettiva.
L’uguaglianza fra uomini sembrerebbe dunque una naturale estensione dell’uguaglianza fra cittadini, resa possibile dalla estensione della cittadinanza. In realtà l’uguaglianza fra gli uomini ha il potere di operare anche in un regime non democratico nel quale il concetto stesso di cittadinanza non esiste.
MESSA IN PRATICA DELL’UGUAGLIANZA SOSTANZIALE A LIVELLO INTERNAZIONALE E NAZIONALE
Riguardo alla parità di genere, viene attuata una strategia per la parità di genere 2020-2025 dove la Commissione Europea 2020, integra e sviluppa l’obiettivo n°5 dell’agenda 2030, i cui principi sono:
stop alla violenza e agli stereotipi di genere;
parità di partecipazione e di opportunità nel mercato del lavoro;
parità retributiva;
equilibrio di genere a livello decisionale e politico.
Riguardo alla povertà è stata promulgata la legge 15 marzo 2017, n. 33 “Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, è richiesta l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà, intesa come impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell'esclusione sociale; tale misura, denominata reddito di inclusione, è da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale.”
Riguardo alle leggi a favore delle persone con disabilità è stata approvata la legge 22 giugno 2016, n. 112,“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nell’ interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori.”
Vi faccio i miei complimenti per il lavoro svolto, per le vostre personali rielaborazioni frutto delle conoscenze interdisciplinari e delle discussioni che ne rappresentano il precipitato.
Vi invito ad implementare le riportate considerazioni cogliendo, evidenziando e stigmatizzando atti, fatti, comportamenti ed atteggiamenti che non sono in linea con il concetto di uguaglianza.
Comincio io con qualche provocazione, invitandovi al dibattito sul blog: la strisciante privatizzazione dell'assistenza sanitaria avrebbe il fine nobile di alleggerire la sanità pubblica ma nel contempo...