“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”
Il primo comma dell’Articolo 3 della Costituzione afferma il principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge: questa condizione costituisce lo stato di diritto.
Lo stato di diritto dunque è quella forma di stato che assicura e salvaguarda il rispetto dei diritti e delle libertà dell’essere umano. Essa garantisce che:
Le leggi si applichino alla totalità dello Stato, sia ai governati che ai governanti, per garantire giustizia ai cittadini e per evitare episodi di dittatura e dispotismo.
La legge rappresenti la più alta forma di autorità e superi le disparità derivate dai diversi rapporti di forza tra i cittadini, in modo che essa non sia applicata in maniera arbitraria.
La legge debba essere generale e astratta. «Generale» perché non può rivolgersi a singoli individui ma a una serie di soggetti indeterminati nella loro identità, evitando così privilegi. «Astratta» perché non può riferirsi a fatti specifici ma ad una serie ipotetica di fattispecie. Si vuol così evitare che il legislatore possa rivolgersi solo ad alcuni cittadini e non a tutti.
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