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Altri articoli nella Costituzione italiana sull'uguaglianza sostanziale

  • Writer: uguaglianza4a
    uguaglianza4a
  • Feb 11, 2023
  • 2 min read

Updated: Feb 25, 2023

L'articolo 3 non è l'unico articolo presente nella Costituzione italiana che riguarda l'uguaglianza. Abbiamo raccolto in questo post alcuni articoli che si occupano in maniera più specifica di determinati ambiti in cui sono presenti delle disuguaglianze.


L’ Articolo 10, a tutela dello straniero, dichiara che:

“L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.”

La Corte costituzionale ha infatti affermato sin dal 1967 che l’uguaglianza riguarda non solo i “cittadini” (come prevede l’art. 3) ma anche gli stranieri (art 10) quando si tratta di rispettare i suoi diritti fondamentali. Si parla dunque di uguaglianza sociale, una situazione per cui tutti gli individui all'interno di società debbano avere lo stesso stato di rispettabilità sociale.


L’ Articolo 51 dice che:

Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. (A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini).

La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.”


L’ Articolo 117 afferma che:

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.”

Per le donne vittime di violenza di genere, il decreto legislativo 80/2015 ha riconosciuto alle lavoratrici dipendenti, pubbliche e private, a esclusione delle lavoratrici domestiche, inserite in percorsi di protezione alla violenza di genere, la possibilità di astenersi dal lavoro.

Il diritto venne poi esteso alle lavoratrici autonome grazie all’ art.1, commi 241 e 242 della legge di bilancio per il 2017, per essere infine nuovamente esteso anche alle lavoratrici domestiche sempre dall’ art.1, comma 217 della legge di bilancio per il 2018.




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